Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge è volta a combattere la violenza sulle donne, intesa come espressione diretta delle discriminazioni, della situazione di ineguaglianza e delle relazioni di potere degli uomini sulle donne, anche qualora esercitata dal coniuge o da altri individui legati da relazioni affettive.
      2. La presente legge stabilisce misure di tutela integrale al fine di prevenire, sanzionare e sradicare la violenza sulle donne e definisce le modalità per prestare assistenza alle vittime di tale violenza.
      3. La nozione di violenza sulle donne comprende qualsiasi atto di violenza fisica e psicologica, ivi compresi gli attentati alla libertà sessuale, le minacce, la costrizione e la privazione arbitraria della libertà.